Obiettivo riciclaggio dei rifiuti urbani
Coerentemente con quanto richiesto dalla decisione della Commissione europea 2011/753/EU, il Ministero dell’Ambiente ha scelto e comunicato alla Commissione stessa il metodo di calcolo da utilizzare per la verifica del raggiungimento dell’obiettivo di riciclaggio dei rifiuti urbani imposto dalla direttiva europea 2008/98/CE.
Infatti l’articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, recepito nell’ordinamento nazionale dall’articolo 181 del d.lgs. 152/06, ha stabilito un obiettivo da raggiungere al 2020 per quanto riguarda la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani e assimilati pari al 50%.
Con la decisione 2011/753/EU, la Commissione europea ha indicato quattro diversi metodi per effettuare il calcolo del citato obiettivo ed ha lasciato agli Stati Membri la scelta del metodo da utilizzare. I 4 metodi proposti dalla Commissione variano a seconda delle tipologie (rifiuti domestici o urbani) e frazioni merceologiche che è possibile includere nel calcolo.
Il metodo scelto dal Ministero è quello indicato dalla Commissione come metodo 2 e le frazioni merceologiche da conteggiare sono esclusivamente le seguenti:
– carta;
– cartone;
– plastica;
– metalli;
– vetro;
– legno;
– frazione organica.
Ecco l’estratto della DECISIONE 18 novembre 2011, n. 2011/753/Ue, (GUUE 25 novembre 2011 n. L 310) Decisione che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della Direttiva 2008/98/Ce del parlamento Europeo e del Consiglio.
Articolo 3 – Rifiuti urbani
1. Ai fini della Verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della Direttiva 2008/98/Ce, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni seguenti:
a) omissis;
b) LA PREPARAZIONE PER IL RIUTILIZZO E IL RICICLAGGIO DI RIFIUTI DOMESTICI COSTITUITI DA CARTA, METALLI, PLASTICA E VETRO E DI ALTRI TIPI DI RIFIUTI DOMESTICI O DI RIFIUTI SIMILI DI ALTRA ORIGINE;
C) omissis;
d) omissis.