Tari, la sola presenza dell’utenza elettrica non legittima l’esazione
Con Sentenza n. 917/2019 della Commissione Tributaria di I grado di Lecce si stabilisce che la presenza di un contratto di fonitura di elettricità costituisce una presunzione di idoneità dell’immobile all’uso e, conseguentemente, alla potenziale attitudine a generare rifiuti. Tutta via questa è una “presunzione iuris tantum” ovvero che può essere controvertita qualora l’utente fornisca prove contrarie ritenute sufficienti.