I corrispettivi per la raccolta delle pile e degli accumulatori, non sono soggetti ad IVA
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L’Agenzia delle Entrate, con una risposta scritta del 15 maggio us (Agenzia-Entrate_Risposta-n.-329_2023), ha chiarito che le somme erogate a ristoro di costi di trattamento ai fini IVA, in qualità di corrispettivi, previsti ai sensi degli artt. 6, comma 3 e 7, comma 6 del D. Lgs. 188/2008, ed erogati dai produttori di pile e accumulatori e dai sistemi collettivi e individuali delegati per la loro gestione, ai centri di raccolta comunali non sono soggetti ad IVA.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce come tali corrispettivi siano mere erogazioni di denaro non soggette a IVA, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), del Decreto IVA.
Diverso invece il caso in cui i sistemi collettivi e individuali eroghino corrispettivi per lo svolgimento delle attività di logistica sul territorio. In questo caso il servizio beneficia dell’aliquota IVA ridotta al 10% come previsto dal n. 127sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA.