Consiglio di Stato: Ribadito il principio di concorrenza per le attività di riciclo dei rifiuti organici
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Trattamento della frazione umida, il Consiglio di Stato conferma l’illegittimità della delibera della Regione Emilia Romagna: Testa (Assoambiente): “Ribadito il principio di concorrenza per le attività di riciclo dei rifiuti organici. Ora aggiornare il Programma Nazionale Gestione Rifiuti per evitare interpretazioni improprie della regolazione dell’ARERA”
“Una decisione che si fonda sul principio di concorrenza e che conferma come l’ARERA, con la sua regolazione, non imponga limiti alla circolazione dei rifiuti organici destinati al recupero”.
E’ questo il commento di Chicco Testa – Presidente ASSOAMBIENTE, l’Associazione che rappresenta le imprese dei servizi ambientali (raccolta, riciclo, recupero, smaltimento dei rifiuti e bonifiche) – alla sentenza (n. 07412/2023) del Consiglio di Stato che, respingendo l’appello della regione Emilia Romagna, ha confermato quanto deciso a gennaio dal TAR (sentenza n. 0638/2023) in merito alla illegittimità della delibera con la quale l’Emilia Romagna stabiliva che i rifiuti organici prodotti nel territorio regionale fossero destinati ad operazioni di recupero esclusivamente presso impianti cosiddetti “minimi” (ovvero impianti indispensabili alla chiusura del ciclo) specificamente individuati a livello regionale.
Confermando l’impostazione del TAR i giudici del Consiglio di Stato hanno chiarito che il fulcro della controversia deriva dal rapporto tra i principi di evidenza pubblica, nell’affidamenti dei servizi, la “sempre ammessa” circolazione dei rifiuti da raccolta differenziata destinati al recupero e la necessaria prossimità tra il luogo di produzione o raccolta dei rifiuti e l’impianto di trattamento.
Il principio di “prossimità agli impianti di recupero”, hanno spiegato i giudici, non limita in maniera assoluta la concorrenza (e quindi non consente, come sostenuto dalla Regione, l’affidamento diretto e senza gara di un appalto o di una concessione di servizi), ma permette di valorizzare nel procedimento di selezione dell’affidatario del servizio mediante gara, quelle offerte che ne garantiscono maggiormente il rispetto.
“La decisione del Consiglio di Stato”, ha evidenziato Testa, “si inserisce in un più ampio quadro di incertezza sull’assetto del mercato per la gestione dei rifiuti organici, per i quali l’obiettivo principale normativo e regolatorio dovrebbe essere di non limitare indebitamente il principio di concorrenza nel rispetto dell’ambiente. Ci aspettiamo nel prossimo futuro un aggiornamento del PNGR (Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti) che possa fare chiarezza sull’applicazione dell’istituto degli “impianti minimi” introdotto dalla regolazione ARERA, in quanto ad oggi il PNGR disincentivando la gestione dei rifiuti su macroaree inter-regionali, pone impropriamente le basi per una lettura restrittiva del principio di libera circolazione dei rifiuti destinati al recupero/riciclo e rischia di orientare in modo improprio le scelte di alcune regioni nel quadro regolatorio definito da ARERA”.