UE: cosa prevedono le nuove norme in materia di etichettatura degli imballaggi

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Con il via libera definitivo del Parlamento Europeo sulla riduzione, riuso e riciclo degli imballaggi, sono state dettate nuove norme sull’etichettatura e sul deposito cauzionale.

In questo articolo affronteremo il primo tema, ovvero quello dell’etichettatura degli imballaggi.

Sono diversi anni che si dibatte, a livello europeo, in merito ad un sistema di etichettatura comune che fornisca al consumatore la composizione degli imballaggi e il loro corretto conferimento nei sistemi di raccolta differenziata.
Con l’approvazione definitiva del Regolamento, da parte del parlamento Europeo, il 24 aprile u.s., viene specificato, subito all’articolo 1, che la nuova norma “… stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
Prima di affrontare il tema relativo all’etichettatura, occorre richiamare alcuni principi importanti contenuti negli articoli successivi, ovvero: cosa sono e come dovranno essere gli imballaggi del futuro.
All’articolo 3 viene fornita una nuova definizione di imballaggio il quale è un “… articolo, indipendentemente dal materiale di cui è composto, destinato a essere utilizzato da un operatore economico per contenere e proteggere prodotti e consentirne la manipolazione, la consegna o la presentazione a un altro operatore economico o a un utilizzatore finale e che può essere differenziato per formato di imballaggio in base alla funzione cui è adibito, al materiale di cui è composto e alla sua progettazione …
Questo articolo contiene ben “69” nuove definizioni relative al “sistema imballaggi”.
Un altro principio importante è contenuto nel combinato disposto dell’articolo 6 e dell’Allegato II del Regolamento.
Infatti l’ALLEGATO II che contiene un elenco indicativo dei materiali, tipi e categorie di imballaggio specificati nell’articolo 6, nel quale si esordisce affermando che “Tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili.
Questa forte affermazione, contenuta nel comma 1 dell’articolo 6 del Regolamento, è confortata dai contenuti dei successivi commi, dove si specificano le caratteristiche dei materiali che devono avere gli imballaggi per essere considerati riciclabili.
Articolo 6, comma 2

Un imballaggio è considerato riciclabile se è conforme alle seguenti condizioni:

a) è progettato per il riciclaggio di materiali in modo da consentire che le materie prime secondarie risultanti siano di qualità sufficiente rispetto al materiale originale per poter essere utilizzate in sostituzione delle materie prime primarie, conformemente al paragrafo 4;

b) quando diventa rifiuto, può essere oggetto di raccolta differenziata a norma dell’articolo 48, paragrafi 1 e 3, smistato in flussi di rifiuti specifici senza compromettere la riciclabilità di altri flussi di rifiuti e riciclato su larga scala, in base alla metodologia stabilita conformemente al paragrafo 5.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 sono considerati conformi alla condizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Gli imballaggi che sono conformi agli atti delegati adottati a norma del paragrafo 4 e agli atti di esecuzione adottati a norma del paragrafo 5 sono considerati conformi a entrambe le condizioni di cui al presente paragrafo.”

La lettera a) entrerà in vigore dal 1° gennaio 2030 (o 2 anni dopo la data di entrata in vigore di atti delegati), mentre la lettera b) verrà applicata dal 1° gennaio 2035 (o 5 anni dopo degli atti delegati previsti dal § 5).
Dopo una serie di norme contenute nell’articolo 5 (Prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi), nell’articolo 7 (Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica), nell’articolo 8 (Materie prime a base biologica negli imballaggi di plastica) e nell’articolo 9 (Imballaggi compostabili), il Regolamento entra nel merito della possibilità del deposito cauzionale specificando, all’articolo 11, quali sono i requisiti che devono avere gli imballaggi riutilizzabili, e questo dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso:

L’imballaggio immesso sul mercato […omissis…] è considerato riutilizzabile se soddisfa le seguenti condizioni:

  • a) è stato concepito, progettato e immesso sul mercato con l’obiettivo di essere riutilizzato più volte;
  • b) è stato concepito e progettato per effettuare il maggior numero possibile di ▌rotazioni in condizioni d’uso normalmente prevedibili;
  • c) soddisfa i requisiti in materia di salute dei consumatori, sicurezza e igiene;
  • d) può essere svuotato o scaricato senza subire danni che ne impedirebbero l’ulteriore funzionamento e il riutilizzo;
  • e) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e di igiene applicabili, comprese quelle di sicurezza alimentare;
  • f) può essere ricondizionato conformemente all’allegato VI, parte B, mantenendo la capacità di svolgere la funzione prevista;
  • g) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato mantenendo la qualità e la sicurezza del prodotto imballato e consentendo l’apposizione dell’etichettatura, nonché la fornitura di informazioni sulle proprietà del prodotto e sull’imballaggio stesso, comprese pertinenti istruzioni e informazioni per garantire la sicurezza, l’uso adeguato, la tracciabilità e la durata di conservazione del prodotto;
  • h) può essere svuotato, scaricato, nuovamente riempito o ricaricato senza rischi per la salute e la sicurezza dei responsabili di dette operazioni; nonché
  • i) quando è smaltito come rifiuto soddisfa le prescrizioni specifiche per gli imballaggi riciclabili di cui all’articolo 6.”
Con questa doverosa premessa e precisazione, all’articolo 12 (Capo III “Prescrizioni in materia di etichettatura, marcatura e informazione), si esordisce precisando che le norma approvate entreranno in vigore 42 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione di cui ai paragrafi 6 e 7. Questi due paragrafi prevedono che la Commissione, entro 18 mesi, adotti atti di esecuzione per:
  • – “…definire un’etichetta armonizzata e specifiche armonizzate per le prescrizioni e i formati di etichettatura, anche se forniti mediante mezzi digitali, per gli imballaggi di cui ai paragrafi da 1 a 4” elencati nell’ALLEGATO I.
  • – “… identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi.”
La Commissione quindi si riserva 60 mesi di tempo (5 anni) per attuare il nuovo Regolamento, ma nel frattempo, oltre all’Allegato I di cui sopra, approva una serie di altri atti di indirizzo che risultano innovativi sotto diversi punti di vista.
Il Capo III quindi si elenca una numerosa serie di indicazioni e prescrizioni sull’etichettatura degli imballaggi, che qui proviamo a riassumere schematicamente:
  • L’etichetta si compone di pittogrammi ed è facilmente comprensibile, anche per le persone con disabilità. (art.12, c.1);
  • Per gli imballaggi compostabili di cui all’articolo 9, paragrafo 1 (bustina per tè, cialda per caffè o bustina per altre bevande permeabile o unità monodose monouso morbide che contengono tè, caffè o altre bevande e che sono destinate ad essere utilizzate e smaltite insieme al prodotto), l’etichetta indica che tale materiale è compostabile, che non è adatto al compostaggio domestico, e che gli imballaggi compostabili non devono essere gettati nella natura. (art.12, c.1);
  • Gli imballaggi soggetti a sistemi di DEPOSITO CAUZIONALE E RESTITUZIONE (di cuiall’art.50), NON sono tenuti agli obblighi di cui sopra, ma sono contrassegnati da un’etichetta chiara e inequivocabile, colorata e armonizzata (a condizione che ciò non crei distorsioni del mercato interno o ostacoli agli scambi per i prodotti provenienti da altri Stati membri.) (art.12, c.1);
  • Oltre all’etichetta armonizzata di cui al presente paragrafo, gli operatori economici possono apporre sull’imballaggio un codice QR o altro tipo di supporto dati digitale contenente informazioni sulla destinazione di ciascun componente separato dell’imballaggio al fine di facilitare la cernita da parte dei consumatori. (art.12, c.1)
  • L’imballaggio riutilizzabile è contrassegnato da un’etichetta che informa gli utilizzatori del fatto che l’imballaggio è riutilizzabile. (art.12, c.2)
  • Ulteriori informazioni sulla riutilizzabilità sono messe a disposizione tramite un codice QR o altro tipo di supporto digitale aperto e standardizzato. (art.12, c.2)
  • Eventuali specifiche sui contenuti in plastica riciclata o plastica a base biologica saranno soggette agli atti di esecuzione da adottare. (art.12, c.4)
  • Le informazioni contenute nei codici QR o altro tipo di supporto digitale, dovranno essere disponibili anche agli utilizzatori finali prima dell’acquisto del prodotto nelle vendite online. (art.12, c.5)
  • Le informazioni contenute nei codici QR o altro tipo di supporto digitale, sono messe a disposizione in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, stabilite dallo Stato membro in cui l’imballaggio è destinato a essere messo a disposizione sul mercato. (art.12, c.5)
  • Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà adottare gli  atti di esecuzione per stabilire la metodologia per identificare i materiali di cui sono composti gli imballaggi di cui al paragrafo 1 mediante tecnologie di marcatura digitali aperte e standardizzate, anche per gli imballaggi compositi e i componenti integrati o separati degli imballaggi. (art.12, c.7)
  • Entro il 1º gennaio 2030 nelle etichette è inclusa anche l’identificazione delle sostanze che destano preoccupazione mediante tecnologie digitali aperte e standardizzate, e comprende almeno il nome e la concentrazione della sostanza che desta preoccupazione presente in ciascun materiale di un’unità di imballaggio. (art.12, c.7)
  • Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento, gli imballaggi inclusi in un regime di responsabilità estesa del produttore sono identificati, in tutto il territorio in cui si applica detto regime o sistema, solo mediante un simbolo corrispondente in un codice QR o altra tecnologia di marcatura digitale standardizzata al fine di indicare che il produttore rispetta i propri obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore. Il suddetto simbolo è chiaro e inequivocabile e non induce in errore i consumatori o gli utilizzatori in merito alla riciclabilità o alla riutilizzabilità dell’imballaggio. (art.12, c.9)
Norme specifiche sono state definite anche per l’etichettatura dei contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio, all’articolo 13.
  • Entro il 42 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento (o 30 mesi dopo l’adozione degli atti di esecuzione), gli Stati membri provvedono affinché etichette armonizzate che consentono la raccolta differenziata di ciascuna frazione specifica di rifiuti di imballaggio destinata ad essere smaltita in contenitori separati siano apposte, stampate o incise su tutti i contenitori per la raccolta dei rifiuti di imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile. Un contenitore per la raccolta dei rifiuti di imballaggio può recare più di un’etichetta. (art. 13, c. 1)
  • Tale obbligo non si applica ai contenitori coperti da un sistema di deposito cauzionale e restituzione. (art. 13, c. 1)
La parte relativa gli imballaggi e alla loro etichettatura vengono infine racchiuse in una obbligo espresso al comma 1 dell’articolo 15 (Capo IV):

“I fabbricanti immettono sul mercato solo imballaggi conformi alle prescrizioni di cui all’articolo da 5 a 12.”

Dall’elenco schematico riportato in precedenza si evidenzia come il Regolamento sia propedeutico ad atti successivi che, sia la Commissione che gli Stati membri, dovranno adottare entro tempi abbastanza dilatati, ma sono indispensabili per lo smaltimento degli imballaggi in circolazione e per l’adeguamento alle nuove e future normative in merito all’etichettatura.
Si apre quindi una fase nuova, che durerà diversi anni, ma che dovrebbe finalmente aprire le porte ad una visione più unitaria, in ambito UE, e responsabile, da parte dei produttori e commercianti di prodotti imballati, allo scopo di garantire una maggiore conoscenza e consapevolezza delle materie di cui sono composti gli stessi imballaggi in funzione di un più corretto avvio al riciclo delle diverse materie.

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