Decreto “Salva Infrazioni”: novità per i RAEE
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Con l’obiettivo di recuperare materie prime strategiche dal riciclo dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e in risposta alle procedure d’infrazione che hanno visto l’Europa – nel corso di quest’anno – richiamare l’Italia, arriva il Decreto “Salva Infrazioni”.
Il testo, pubblicato in G.U. lo scorso 14 Novembre, modifica in parte il D.Lgs n.49 del 14 Marzo e riguarda in particolare semplificazioni nell’attività di raccolta dei RAEE nelle modalità “uno contro uno” e “uno contro zero” da parte degli Installatori e dei Centri di Assistenza Tecnica e disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico.
In riferimento al ritiro dei RAEE, la modifica prevede che:
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I Sistemi Collettivi siano obbligati a provvedere, anche attraverso il Centro di Coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro riciclo, impiegando almeno il 3% del totale dei ricavi dell’esercizio precedente
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I distributori e anche coloro che effettuano televendite, vendite elettroniche e online abbiano l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro dell’apparecchiatura usata equivalente per l’uno contro uno e dell’assenza dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce per l’uno contro zero
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In ragione della modalità “uno contro uno” i distributori di AEE domestico debbano e di AEE professionali possano su base volontaria ritirare gratuitamente un vecchio apparecchio al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura e che i distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati continuino ad assicurare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente “uno contro zero”;
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In riferimento alle operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto incaricato non sia più necessario essere iscritti all’Albo dei Gestori ambientali in categoria 3-bis
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Per raccolta si intenda anche il deposito dei RAEE effettuato dai distributori per i rifiuti ritirati presso i locali del proprio punto di vendita ovvero presso altri luoghi comunicati al Centro di coordinamento nel portale telematico al fine del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sulla base del decreto legislativo n. 152 del 2006 o ai centri di raccolta autorizzati o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato.
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I distributori (o i loro incaricati) che effettuano il ritiro dei RAEE non siano tenuti al registro cronologico di carico e di scarico
Per approfondire le applicazioni della normativa, leggi la nota di chiarimento del CDC RAEE sull’argomento.
Leggi qui il testo integrale del Decreto
Fonte: COBAT